Le regole di detrazione sono diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
Nel caso di fattura differita (esempio a seguito di DDT) invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Fattura emessa a dicembre 2019 Ricevuta e registrata a dicembre 2019 Detrazione in dicembre 2019
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2020 Detrazione ammessa a gennaio 2020

 

NOTE STUDIO: ATTENZIONI ALLE FATTURE DI ACQUISTO ESTERE !